Nel precedente articolo ci siamo dettagliatamente
occupati della disciplina del diritto d’autore,
analizzando come l’autore di un’opera fotografica
risulta tutelato dalla legge di riferimento.
Il diritto d’autore del fotografo viene tuttavia
superato dal diritto all’immagine del soggetto fotografato,
il quale ha l’esclusivo diritto di concederne l’utilizzo
a titolo gratuito od oneroso.
Il tema è sicuramente attuale ed importante
vista l’enorme diffusione di apparecchiature digitali
di largo consumo capaci di permettere in qualsiasi
momento di scattare qualsiasi fotografia.
La tutela della propria immagine trova le sue fondamenta
in diverse norme del nostro ordinamento giuridico.
Prima fra tutte sicuramente la norma di cui all’art.
10 del codice civile che disciplina l’abuso dell’immagine
altrui, riconoscendo che “qualora l’immagine di
una persona… sia stata esposta o pubblicata fuori
dei casi previsti dalla legge, ovvero con pregiudizio
al decoro o alla reputazione della persona stessa,
l’autorità giudiziaria può disporre
che ne cessi l’abuso…”
Il diritto all’immagine inoltre può tranquillamente
riconoscersi come uno di quei diritti involabili
dell’uomo inerenti alla personalità sanciti
dall’art. 2 della nostra costituzione.
Non bisogna poi dimenticare gli articoli 96, 97,
98 della nostra legge sul diritto d’autore, che
analizzeremo singolarmente.
L’art. 96 parla abbastanza chiaro, il ritratto
di una persona non può essere realizzato,
esposto o messo in commercio senza l’autorizzazione
della persona ritratta. Vediamo quindi come il diritto
dell’autore venga soppiantato dal diritto all’immagine
del soggetto ritratto.
Questo articolo lancia i primi problemi interpretativi
delle norme di riferimento.
La norma parla di esercizio del consenso, questo
lascia pertanto ben intendere che si tratti di un
contratto vero e proprio. Non basta la semplice
dichiarazione unilaterale (liberatoria) della persona
ritratta, ma deve essere stipulato un contratto.
Per contratto intendiamo l’accordo con cui due o
più persone regolano, modificano o estinguono
rapporti giuridici di natura patrimoniale (art.
1321 cod. civ.).
Il problema è che la norma nulla dice sulla
forma di questo contratto, ossia se questa debba
essere scritta o tacita.
Questo fa sì che il contratto di cui stiamo
discorrendo sia a forma libera, comportando problemi
di verifica del consenso quando viene utilizzata
la forma tacita.
La forma scritta è sicuramente quella che
meglio permette di poter sancire i limiti del consenso,
questo può essere dato semplicemente per
la riproduzione del ritratto, o per la pubblicazione,
o per entrambi, possono essere inseriti limiti temporali
o spaziali alla sua utilizzazione.
In breve, un buon contratto elimina ogni dubbio
sul contenuto del consenso, permettendo di non andare
incontro a problemi interpretativi legati all’uso
dell’immagine.
Tuttavia il diritto all’immagine trova un limite
nell’art. 97 della legge sul diritto d’autore.
In questo articolo si riconosce l’assoluta mancanza
di necessità della prestazione del consenso
da parte della persona ritratta quando la riproduzione
dell’immagine è giustificata da:
• Notorietà della persona
• Ufficio pubblico coperto
• Necessità di giustizia o polizia
• Scopi scientifici, didattici o culturali
• Avvenimenti pubblici o di interesse pubblico
Le prime quattro ipotesi si riferiscono palesemente
a tutte quelle persone che per motivi di celebrità
o incarichi pubblici sono presenti comunemente nei
giornali: Vip, politici, persone che per motivi
di cronaca destano interesse pubblico.
Tuttavia bisogna anche considerare che la notorietà
della persona ritratta non giustifica sempre la
mancanza del consenso, perché ci sono situazioni
dove la privacy della persona deve essere pienamente
rispettata e tutelata. È chiaro che nel momento
in cui la persona posa in pubblico allora vige l’art.
97, ma quando il ritratto riprende scene di vita
privata il diritto personale alla propria immagine
è sicuramente più forte dell’interesse
pubblico.
Insomma, la fotografia deve essere associata alla
finalità di soddisfare un interesse pubblico
senza ledere la privacy della vita privata.
Possiamo a tal fine riportare l’estratto di una
sentenza del tribunale di Milano il quale ha stabilito
che “la illecita pubblicazione dell’altrui immagine
comporta il risarcimento del danno non patrimoniale
(morale) da liquidarsi equitativamente tenuto conto
della notorietà della persona offesa, della
natura e dell’idoneità altamente screditante
dei maliziosi addebiti…” (nel caso di specie alla
moglie del figlio dell’ex re d’Italia, fotografata
in abiti succinti nell’intimità della propria
casa al mare, su un settimanale con 1.189.000 lettori
è stata liquidata la somma di L.250.000.000)
L’ultimo comma della art. 97 è dedicato
agli avvenimenti pubblici.
Anche qui vediamo che opera la non necessità
del consenso, ma entro certi limiti.
Il ritratto deve inserirsi all’interno dell’evento
pubblico, quindi il ritagliare ad esempio un parte
della foto mettendo in evidenza un qualche ritratto
fa sì che la fattispecie non possa trovare
tutela ex art. 97
L’art. 98 infine prende in considerazione la possibilità,
nei ritratti su commissione, della persona fotografata
di poter utilizzare l’immagine per propri fini anche
senza il consenso del fotografo, purché sia
indicato il nome del fotografo e gli sia corrisposto
un equo corrispettivo.
La disciplina della prestazione del consenso per
la riproduzione e pubblicazione del ritratto trova
una situazione particolare per quanto riguarda i
minori.
Il poter concludere un qualsiasi contratto, tacito
o scritto, è assolutamente legato alla effettiva
capacità di agire delle parti di un contratto.
Alla nascita tutti noi acquistiamo la capacità
giuridica, consistente nella titolarità di
diritti.
Diversa la capacità di agire, per la quale
si intende la possibilità di poter disporre
dei propri diritti e come sappiamo si acquista al
raggiungimento della maggiore età.
Prima di questa tappa il consenso allo sfruttamento
dell’immagine del minore può essere espresso
soltanto dal genitore per via della patria potestà,
o da parte del tutore previa autorizzazione da parte
del tribunale dei minori. Questo valuterà
l’effettiva utilità dello sfruttamento dell’immagine
nonché l’eventuale pregiudizio che ne possa
derivare.
Anche in questa ipotesi- ad ogni modo- il diritto
all’immagine viene meno nel caso in cui ricorra
l’ultima ipotesi prevista dall’art. 97, legge sul
diritto d’autore, inerente alle manifestazioni svoltesi
in pubblico.
Concludendo possiamo così riassumere i punti
importanti del diritto all’immagine :
• Consenso (tacito/scritto)
• Limiti al diritto all’immagine dovuti alla notorietà,
ecc…
• Disciplina dei minori
Giuseppe Di Forti