Il diritto d'autore

L'idea di dedicare una serie di articoli alle tematiche relative all'applicazione del diritto alla fotografia e all'immagine in generale rispecchia il mio desiderio di dare risposte concrete e veloci ai numerosi interrogativi che gli amici pastrugnatori puntualmente pongono sul nostro amatissimo forum. Oltre a ciò il piacere di coniugare i miei due interessi, quello per il diritto e quello per la fotografia, rendono ancora più allettante questo lavoro.

Il concetto di fotografia è strettamente legato a quello dell'immagine, ed è a questo concetto e alle problematiche legate all'uso della stessa che dobbiamo rivolgere il nostro sguardo.

Il diritto d'autore, disciplinato con la legge n°633/1941 e successive modifiche, l'uso della propria immagine e di quella altrui, la titolarità dei negativi e dei file digitali, i contratti che legano il fotografo professionista al consumatore e i divieti legati all'uso di apparecchiature fotografiche in determinati luoghi e condizioni, la tutela della privacy, sono sicuramente tematiche attuali che ogni fotografo, professionista o meno, deve conoscere ed imparare a farne uso.

Il diritto d'autore

Non possiamo che iniziare il discorso se non partendo proprio dalla legge che regola il diritto d'autore, ossia la legge 22 aprile 1941 n°633 e relative modifiche apportate con il decreto del Presidente della Repubblica n°19 del 8/1/1979 e successivamente, Dlgs n°154 del 26/5/1997. Il 19 settembre del 2000 è entrata in vigore la legge 248 del 28/8/2000, intitolala "Nuove norme di tutela del diritto d'autore".

Gli articoli dall'uno al quattro del capo primo (titolo 1) della legge disciplinano quali opere risultano protette dalla norma in questione. Si tratta di opere dell'ingegno di carattere creativo tra le quali opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e religiose, opere musicali, coreografiche e cinematografiche, disegni e opere di architettura ed infine opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo.

La caratteristica essenziale delle opere protette dal diritto d'autore è che si deve trattare di opere di carattere creativo e non semplicemente riproduttivo (trovando in tal caso, secondo una sentenza della cassazione, una tutela più limitata, art. 87 l.d.a.). A tal fine si può richiamare l'art. 6 l.d.a. in cui il legislatore enuncia che "il titolo originario dell'acquisto del diritto d'autore è costituito dalla creazione dell'opera quale particolare espressione del lavoro intellettuale". Tutto ciò ci porta quindi a considerare titolare del diritto chi abbia realizzato un opera fotografica originale e creativa, in quanto la semplice riproduzione di testi (non in modo creativo), documenti, disegni od oggetti materiali non garantisce la tutela ad opera della legge.

A tal fine risulta doveroso riportare la massima di una sentenza che richiama la caratteristica della creatività come condicio sine qua non per la tutela ex lege.

Il tribunale di Milano nel 1993 ritenne che la tutela dell'opera di carattere creativo nel campo della fotografia è operante tutte le volte che il fotografo non si sia limitato ad una riproduzione della realtà, sebbene attraverso procedure sofisticate, ma abbia inserito nell'opera la propria fantasia, il proprio gusto e la propria sensibilità, così da trasmettere le proprie emozioni a chi esamini la fotografia in tal guisa realizzata; dal punto di vista tecnico l'autore curerà particolari luci, scorci, inquadrature e simili, nel tentativo di aggiungere una dose di immaginazione alla riproduzione meccanica del soggetto (tribunale Milano, 28.06.1993)

Il contenuto del diritto d'autore risulta essere composto da due componenti, una di carattere patrimoniale e l'altra di natura morale.

Sul piano patrimoniale possiamo fare richiamo dell'art. 12, dove al secondo comma si riconosce nell'autore il diritto esclusivo sull'utilizzazione economica dell'opera, in ogni forma e modo.

La proprietà dell'opera fotografica appartiene all'autore il quale può trasferire ad altri il diritto di godimento dell'idea, concedendo ad esempio di stamparle in pubblicazioni previo il pagamento di un corrispettivo pattuito tra le parti, ovvero una percentuale sul prezzo della pubblicazione. Questo tipo di contratto si chiama "contratto di edizione" e riguarda soprattutto le opere letterarie ma è sicuramente applicabile per analogia alle pubblicazioni di stampo fotografico oggi molto diffuse.

Tale diritto di proprietà sull'opera, a norma dell'art. 25, dura per tutta la vita dell'autore e fino a settanta anni dalla sua morte, i diritti sull'immagine possono quindi essere fatti valere dopo la sua morte senza limiti dal coniuge e dai figli e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e discendenti diretti (art. 23).

I danni patrimoniali cagionati in virtù della violazione della legge sul diritto d'autore sull'opera fotografica se non possono essere provati nel loro preciso ammontare, sono liquidati dal giudice secondo equità, tenendo presente le circostanze del caso concreto (art. 1226 c.c.).

Sul piano morale l'art. 20 ci richiama al concetto di "paternità dell'opera". L'autore infatti ha il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi ad ogni atto a danno della stessa.

Tale diritto di paternità è assolutamente inalienabile. La paternità sull'opera discerne dal suo utilizzo economico, e può essere fatta valere in qualsiasi momento. Grazie a questo diritto morale l'autore può quindi reclamarne la sua proprietà, decidere se pubblicare o meno l'opera oppure concedere ad altri eventuali diritti di godimento ed evitare che venga diffusa sotto falso nome denunciando chi se ne sia assunto la paternità (reato di plagio).


Concludendo, possiamo così riassumere:

* Contenuto Patrimoniale = Sfruttamento economico dell'opera
* Contenuto Morale = Diritto di Paternità

Il testo della legge in oggetto relativamente all'opera fotografica, prosegue trattando temi quali diritti del fotografo(art. 88), diritto all'immagine(96 e ss.), contenuto della fotografia(art. 90), tutti temi che tratteremo in seguito più dettagliatamente.

L'intento iniziale è quello di avviare il discorso sul diritto legato alla fotografia, partendo proprio dalle nozioni di base del diritto d'autore per poi soffermarci su aspetti cruciali dei nostri tempi.

Giuseppe Di Forti

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