L'idea di dedicare una serie di articoli alle tematiche
relative all'applicazione del diritto alla fotografia
e all'immagine in generale rispecchia il mio desiderio
di dare risposte concrete e veloci ai numerosi interrogativi
che gli amici pastrugnatori puntualmente pongono
sul nostro amatissimo forum. Oltre a ciò
il piacere di coniugare i miei due interessi, quello
per il diritto e quello per la fotografia, rendono
ancora più allettante questo lavoro.
Il concetto di fotografia è strettamente
legato a quello dell'immagine, ed è a questo
concetto e alle problematiche legate all'uso della
stessa che dobbiamo rivolgere il nostro sguardo.
Il diritto d'autore, disciplinato con la legge
n°633/1941 e successive modifiche, l'uso della
propria immagine e di quella altrui, la titolarità
dei negativi e dei file digitali, i contratti che
legano il fotografo professionista al consumatore
e i divieti legati all'uso di apparecchiature fotografiche
in determinati luoghi e condizioni, la tutela della
privacy, sono sicuramente tematiche attuali che
ogni fotografo, professionista o meno, deve conoscere
ed imparare a farne uso.
Il diritto d'autore
Non possiamo che iniziare il discorso se non partendo
proprio dalla legge che regola il diritto d'autore,
ossia la legge 22 aprile 1941 n°633 e relative
modifiche apportate con il decreto del Presidente
della Repubblica n°19 del 8/1/1979 e successivamente,
Dlgs n°154 del 26/5/1997. Il 19 settembre del
2000 è entrata in vigore la legge 248 del
28/8/2000, intitolala "Nuove norme di tutela
del diritto d'autore".
Gli articoli dall'uno al quattro del capo primo
(titolo 1) della legge disciplinano quali opere
risultano protette dalla norma in questione. Si
tratta di opere dell'ingegno di carattere creativo
tra le quali opere letterarie, drammatiche, scientifiche,
didattiche e religiose, opere musicali, coreografiche
e cinematografiche, disegni e opere di architettura
ed infine opere fotografiche e quelle espresse con
procedimento analogo.
La caratteristica essenziale delle opere protette
dal diritto d'autore è che si deve trattare
di opere di carattere creativo e non semplicemente
riproduttivo (trovando in tal caso, secondo una
sentenza della cassazione, una tutela più
limitata, art. 87 l.d.a.). A tal fine si può
richiamare l'art. 6 l.d.a. in cui il legislatore
enuncia che "il titolo originario dell'acquisto
del diritto d'autore è costituito dalla creazione
dell'opera quale particolare espressione del lavoro
intellettuale". Tutto ciò ci porta quindi
a considerare titolare del diritto chi abbia realizzato
un opera fotografica originale e creativa, in quanto
la semplice riproduzione di testi (non in modo creativo),
documenti, disegni od oggetti materiali non garantisce
la tutela ad opera della legge.
A tal fine risulta doveroso riportare la massima
di una sentenza che richiama la caratteristica della
creatività come condicio sine qua non per
la tutela ex lege.
Il tribunale di Milano nel 1993 ritenne che la
tutela dell'opera di carattere creativo nel campo
della fotografia è operante tutte le volte
che il fotografo non si sia limitato ad una riproduzione
della realtà, sebbene attraverso procedure
sofisticate, ma abbia inserito nell'opera la propria
fantasia, il proprio gusto e la propria sensibilità,
così da trasmettere le proprie emozioni a
chi esamini la fotografia in tal guisa realizzata;
dal punto di vista tecnico l'autore curerà
particolari luci, scorci, inquadrature e simili,
nel tentativo di aggiungere una dose di immaginazione
alla riproduzione meccanica del soggetto (tribunale
Milano, 28.06.1993)
Il contenuto del diritto d'autore risulta essere
composto da due componenti, una di carattere patrimoniale
e l'altra di natura morale.
Sul piano patrimoniale possiamo fare richiamo dell'art.
12, dove al secondo comma si riconosce nell'autore
il diritto esclusivo sull'utilizzazione economica
dell'opera, in ogni forma e modo.
La proprietà dell'opera fotografica appartiene
all'autore il quale può trasferire ad altri
il diritto di godimento dell'idea, concedendo ad
esempio di stamparle in pubblicazioni previo il
pagamento di un corrispettivo pattuito tra le parti,
ovvero una percentuale sul prezzo della pubblicazione.
Questo tipo di contratto si chiama "contratto
di edizione" e riguarda soprattutto le opere
letterarie ma è sicuramente applicabile per
analogia alle pubblicazioni di stampo fotografico
oggi molto diffuse.
Tale diritto di proprietà sull'opera, a
norma dell'art. 25, dura per tutta la vita dell'autore
e fino a settanta anni dalla sua morte, i diritti
sull'immagine possono quindi essere fatti valere
dopo la sua morte senza limiti dal coniuge e dai
figli e, in loro mancanza, dai genitori e dagli
altri ascendenti e discendenti diretti (art. 23).
I danni patrimoniali cagionati in virtù
della violazione della legge sul diritto d'autore
sull'opera fotografica se non possono essere provati
nel loro preciso ammontare, sono liquidati dal giudice
secondo equità, tenendo presente le circostanze
del caso concreto (art. 1226 c.c.).
Sul piano morale l'art. 20 ci richiama al concetto
di "paternità dell'opera". L'autore
infatti ha il diritto di rivendicare la paternità
dell'opera e di opporsi ad ogni atto a danno della
stessa.
Tale diritto di paternità è assolutamente
inalienabile. La paternità sull'opera discerne
dal suo utilizzo economico, e può essere
fatta valere in qualsiasi momento. Grazie a questo
diritto morale l'autore può quindi reclamarne
la sua proprietà, decidere se pubblicare
o meno l'opera oppure concedere ad altri eventuali
diritti di godimento ed evitare che venga diffusa
sotto falso nome denunciando chi se ne sia assunto
la paternità (reato di plagio).
Concludendo, possiamo così riassumere:
* Contenuto Patrimoniale = Sfruttamento economico
dell'opera
* Contenuto Morale = Diritto di Paternità
Il testo della legge in oggetto relativamente all'opera
fotografica, prosegue trattando temi quali diritti
del fotografo(art. 88), diritto all'immagine(96
e ss.), contenuto della fotografia(art. 90), tutti
temi che tratteremo in seguito più dettagliatamente.
L'intento iniziale è quello di avviare il
discorso sul diritto legato alla fotografia, partendo
proprio dalle nozioni di base del diritto d'autore
per poi soffermarci su aspetti cruciali dei nostri
tempi.
Giuseppe Di Forti