Il contratto fotografico

NL’attività del fotografo può certamente considerarsi un’attività di lavoro intellettuale tutelata a chiare lettere dalla nostra costituzione all’art. 35 dove viene sancito che la “Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni”.
Oltre a ciò bisogna richiamare l’art. 2060 del nostro codice civile il quale stabilisce che “il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali”.
Oggetto del lavoro del fotografo è la realizzazione di un opera, che sia una sola fotografia o un intero servizio poco importa.
L’attività di cui stiamo discorrendo può essere ricondotta come oggetto di un contratto d’opera o ad esempio di un contratto d’appalto, o ancora più semplicemente ad un contratto di lavoro subordinato, tanto dipende da come il rapporto viene impostato e disciplinato all’interno del contratto.

Il rapporto giuridico che lega il committente al fotografo nasce proprio dal contratto. Un elemento imprescindibile se si vuole regolamentare con certezza tutti gli aspetti che riguardano il rapporto obbligatorio.
Il contratto fa nascere una serie di obbligazioni in capo alle parti. Da un lato, il committente si obbliga a fornire tutte le indicazioni necessarie all’espletamento dell’opus e a corrispondere il corrispettivo pattuito. Dall’altro, il fotografo si obbliga a garantire non soltanto l’opera richiesta ma soprattutto un opera che sia conforme alle aspettative del committente.
A tal fine bisogna ricordare che l’obbligazione del fotografo è un’obbligazione di “risultato” e non di “mezzi”. Ciò significa che deve garantire la qualità dell’opera richiesta in modo tale che sia conforme a quanto il committente abbia richiesto.

Esempi di rapporti contrattuali possono riguardare la realizzazione di book fotografici per modelle, brochure pubblicitarie, fotografie per campagne pubblicitarie o semplici ritratti richiesti dal committente. Ad ogni modo l’oggetto della prestazione deve essere esplicitamente indicato sul contratto sottoscritto dalle parti e secondo le modalità in esso prescritte.

Un aspetto importante riguarda sicuramente il discorso relativo al trasferimento in capo al committente di tutti i diritti relativi alla fotografia oggetto del contratto.
Nell’articolo sul diritto d’autore abbiamo notato come nel primo comma dell’art. 88 della legge D.A. (L. 633/1941) sia stabilito a favore del fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia.
La situazione cambia drasticamente nell’ipotesi di realizzazione di fotografie su richiesta di un committente, il quale dietro il pagamento di un corrispettivo pattuito richiede al fotografo la realizzazione un’opera fotografica.
Siamo entrati nel campo dei “contratti di commissione” ed è il secondo comma dell’art.88 a dichiarare che in questo caso tutti i diritti spettano al datore di lavoro (committente) nel caso in cui la fotografia sia il risultato dell’adempimento di un contratto di impiego o di lavoro.
Il terzo comma aggiunge che la stessa norma si applica a favore del committente quando le fotografie sono in suo possesso e salvo pagamento a favore del fotografo (che possiede la paternità dell’opera) di equo corrispettivo oltre al prezzo corrisposto per la realizzazione dell’opera.

La situazione si rovescia nuovamente nel caso in cui la persona ritratta sia proprio il committente, in questo caso i diritti di utilizzazione delle immagini spettano al fotografo in merito ad una sentenza della cassazione . Tra questi casi sicuramente vi rientrano i ritratti in studio e le fotografie di matrimonio. In questi due casi il fotografo conserva la proprietà dei negativi e non è obbligato a consegnarli agli sposi.

Concludendo possiamo allora affermare che il rapporto giuridico che si instaura tra il fotografo e il committente è contenuto all’interno del contratto che deve appunto regolare tutti gli aspetti di tale rapporto.
Nella pratica si tende molto a sottovalutare la necessità di stipulare un buon contratto con il grave rischio di andare incontro ai tanti inconvenienti che un qualsiasi rapporto obbligatorio può comportare.
Il consiglio che posso sicuramente darvi è quello di farvi assistere sempre da un legale di fiducia perché la realizzazione di un contratto non è sicuramente cosa semplice ed immediata e richiede delle conoscenze tecniche che solo un legale può offrirvi.

Di seguito riporto un modello di contratto, da me realizzato, per prestazioni occasionali (ad esempio in caso di fotoamatori che ogni tanto prendono qualche lavoretto fotografico). Si tratta di un semplice spunto per farvi rendere conto del contenuto minimo che deve avere un contratto. Si tratta di una semplice bozza che può essere tranquillamente modificata in base al contenuto che si intende dare al contratto.

Contratto

Giuseppe Di Forti

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